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Nuova contabilità armonizzata: chiarimenti riguardanti i fondi pluriennali vincolati

lentepubblica.it • 18 Novembre 2014

Nell’ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento contabile del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal “fondo pluriennale vincolato”, essenziale per  garantire l’applicazione del principio della “competenza finanziaria potenziata” e conseguentemente dell’esigibilità.

Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un “un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”.

Come si evince immediatamente dalla sua denominazione tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e ad essere gestito in un arco temporale più esteso dell’esercizio annuale.

Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell’ambito dell’entrata, in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell’esercizio corrente quanto negli esercizi successivi. Nell’ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso.

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcuni funzioni fondamentali nell’ambito della nuova contabilità armonizzata:

1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell’esigibilità;
2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall’esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
3) consente contabilmente la “quadratura” dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;
6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell’ambito di ciascun unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

Tale fondo, sulla base sempre dei principi contabili, sorge in alcuni casi ben precisi che pongono l’esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al riaccertamento) ad esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell’entrata.

 

 

FONTE: Enti Locali – Il Sole24Ore (www.entilocali.ilsole24ore.com)

AUTORE: Marco Rossi

 

 

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